Art. 6.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990).

      1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, si estendono anche alle cooperative, per i rapporti di lavoro dipendente o assimilato instaurati con i propri soci. Ai fini dei medesimi rapporti di lavoro le cooperative sono considerate a tutti gli effetti datori di lavoro.